Aborto - Interruzione di gravidanza : per il diritto alla libera scelta

Maternità coercitiva – equivalente di servitù

Commento sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 16.12.2010

di Anne-Marie Rey

Non sono giurista, ma la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 16 dicembre 2010 nel caso A, B e C c. Irlanda mi ha profondamente delusa. Forse la decisione cambierà qualcosa per alcune donne irlandese esposte ad un pericolo di vita a causa della loro gravidanza. Però, per la grande maggioranza delle Irlandese, il viaggio all'estero rimarrà l'unica possibilità di ottenere un aborto. Al mio parere, la Corte non ha visto (o non voleva vedere per ragioni politiche) che l'obbligo di partorire è una violazione dell'essenza propria dei diritti e libertà fondamentali della donna.

L’Irlanda e i mini-Stati di Andorra, Malta e San Marino sono gli unici quattro paesi in Europa in cui l'aborto rimane oggetto di una proibizione assoluta (con la sola eccezione in Irlanda dell'aborto effettuato per salvare la vita alla gestante). La Costituzione irlandese garantisce "il diritto alla vita del bambino non nato, tenendo in debito conto l’uguale diritto alla vita della madre". Nessuna legge precisa come interpretare quel "tenendo in debito conto", né come procedere in questi casi. Esiste soltanto una sentenza della Corte suprema del 1992 stabilendo la legittimità dell'aborto in caso di tentazioni suicide.

Nel 2005, tre donne, A, B e C, presentarono un ricorso alla CEDU. Le ricorrenti sostenevano che l'impossibilità di ottenere l'aborto in Irlanda aveva dato al procedimento un carattere stigmatizzante e umiliante, rischiato di danneggiare la loro salute e messo a repentaglio la vita di una de loro. Nel caso della ricorrente C (la cui vita era messa in pericolo dalla gravidanza), a detta della CEDU è stato violato l’articolo 8 della Convenzione relativo al "diritto al rispetto della vita privata, perché le autorità dell’Irlanda avevano mancato di adottare delle disposizioni legislative che istituiscano una procedura accessibile attraverso la quale la ricorrente avrebbe potuto stabilire se poteva abortire in Irlanda".

Respinto invece i ricorsi di A e B, con il voto di undici giudici contro sei, perché in questi casi si trattava "solo" della loro salute e del benessere e avevano potuto ottenere l'aborto all'estero. Tenendo conto dei valori morali profondamente radicati nel paese, la Corte ha ritenuto che rientri nel margine di apprezzamento dell'Irlanda di vietare l'aborto per questi motivi.

Mi colpisce che fra i 17 giudici solo cinque erano donne e fra quelle, tre appartengono al gruppo dei sei giudici dissenzienti che ritenevano violato l'art. 8 della Convenzione anche con riguardo alle ricorrenti A e B, perché non avevano potuto abortire in Irlanda per motivi di salute o di benessere. Le altre due donne giudici erano le rappresentanti dell’Irlanda, paese accusato, e di Andorra (dove la proibizione dell'aborto è ancora più totale).

Articolo 2 della Convenzione : ogni persona ha diritto alla vita

Non è vero che la CEDU abbia riconosciuto un "diritto alla vita del nascituro", come pretendono certi antiabortisti, quale il Centro Europeo di Diritto e Giustizia (European centre for Law and Justice, Eclj – che nome ingannevole!). Però, la Corte ha riconosciuto all'Irlanda un ampio margine d'apprezzamento "per determinare quale protezione accordare, in base al DIRITTO IRLANDESE, al diritto alla vita del bambino non nato".

La Corte ha ribadito a questo riguardo la tesi – già avanzata in precedenti decisioni – che "non c'é consenso in Europa sulla definizione scientifica e legale sull'inizio della vita" e quindi non sarebbe "né auspicabile né possibile rispondere alla domanda se il feto sia una persona ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione". Pertanto, definire quando inizia il diritto alla vita rientrerebbe nel margine di discrezionalità dello Stato. – Non è esattamente una dichiarazione coraggiosa.

La CEDU frammischia due nozioni differenti : "inizio della vita" non è sinonimo di "inizio della persona". La questione non è quando ha inizio la vita, ma da quale momento si è una persona. Solo le persone hanno diritti fondamentali (articolo 2 della Convenzione : “Ogni persona ha diritto alla vita…"). Nel caso Paton c. Regno Unito di 1980 (Appl. 6959/75), la Corte si è chiaramente posizionata : ha ritenuto che l'espressione "ogni persona”, utilizzata in molti articoli della Convenzione, in particolare all’articolo 2, non comprendeva la fase anteriore alla nascita. La Commissione ha aggiunto che il nascituro non è una "persona" né nel senso generalmente attribuito a questo termine, né nel senso in cui è utilizzato nelle disposizioni della Convenzione.

In un eventuale ulteriore ricorso alla CEDU in materia di aborto, si dovrebbe dunque argomentare che, sì, vi esiste un vasto consenso in Europa nel senso che la qualità di persona e di conseguenza il diritto alla vita si acquistano alla nascita. Nessun Stato – all'eccezione dei quattro paesi menzionati – accorda alla vita prenatale la stessa protezione delle persone nate, e ancor meno un diritto assoluto alla vita. (Quando la Corte costituzionale tedesca, nella sua sentenza del 1993, parlava di un "diritto alla vita del non nato", non significava un diritto alla vita uguale a quello delle persone nate – altrimenti non avrebbe potuto accettare una legge che accorda alle donne, durante le prime 12 settimane della gravidanza, il diritto a une decisione autonoma sull'interruzione della gravidanza. Piuttosto, in questa maniera la Corte tedesca ha creato una specie di "diritto alla vita" di seconda classe e infirmato la nozione.)

Articolo 8 della Convenzione : diritto al rispetto della vita privata

Per fortuna, la CEDU ha ricordato che "la nozione di 'vita privata’ al senso dell'articolo 8 della Convenzione è una nozione ampia, la quale include in particolare il diritto all'autonomia personale e allo sviluppo personale, nonché elementi tale, tra l’altro, l'integrità fisica e morale della persona e il diritto diritto di scegliere se diventare o non diventare genitori".

Non è vero che la CEDU abbia deciso che "non esiste un diritto umano all'aborto basato sulla Convenzione", come pretende l'Eclj. La Corte si è pronunciata esclusivamente sull'articolo 8, il quale al parere della Corte, purtroppo infatti, "non può essere interpretato in modo da consacrare un diritto all'aborto".

La Corte ha citato una sentenza precedente dicendo che "ogni disciplina dell’interruzione della gravidanza non costituisce una ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata della madre [perché i giudici parlano di "madre" quando si tratta di una donna incinta??!!]

Purtroppo, 11 dei 17 giudici hanno deciso che il divieto dell'aborto in Irlanda per motivi di salute e di benessere della donna incinta era giustificato, malgrado costituisca una ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata. Stimavano che le restrizioni erano "necessarie in una società democratica" perche perseguivano “il legittimo scopo di protezione dei principi morali (irlandesi) dei quali la tutela della vita del nascituro costituiva in Irlanda un aspetto essenziale” e quindi, l'Irlanda aveva effettuato un corretto bilanciamento tra i diritti della donna e i valori morali profondamente radicati nel paese.

Alla luce della possibilità garantita per le donne irlandesi di recarsi all’estero per abortire e di avere a disposizione in Irlanda le informazioni e le cure mediche necessarie, la Corte ha ritenuto che la proibizione dell’aborto in caso di pregiudizio per la salute e per il benessere della donna non oltrepassasse il margine di apprezzamento concesso a tal proposito allo Stato irlandese.

La CEDU non ha considerato il fatto che molte donne non possono permettersi tali viaggi, né che l’intervento è ritardato e diventa più pesante, né che il divieto dell'aborto criminalizza e umilia la donna.

Doppio standard

Mi sembra che la CEDU abbia applicato un doppio standard a secondo si tratta di aborto o di fecondazione in vitro (FIV) :

Sembra che al parere dei giudici di Strasburgo, il desiderio di un bambino sia più esistenziale del desiderio di NON diventare madre. – A me sembra piuttosto il contrario.

Articolo 4 della Convenzione : Divieto di servitù e del lavoro forzato

Mi rivolto contro l'idea che sia ammissibile la restrizione dei diritti fondamentali delle donne con lo solo scopo di proteggere valori morali di una (presunta) maggioranza della popolazione. Ho l'impressione che la maggioranza dei giudici non abbia realizzato cosa significa per una donna dover lasciare crescere nel suo corpo un embrione/feto, CONTRO LA SUA VOLONTÀ, durante nove mesi, e poi dare nascita.

L’articolo 4 della Convenzione così come della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo vietano la servitù e il lavoro forzato. Ci si può domandare perché fino ad oggi questo articolo non sia mai stato invocato contro il divieto dell'aborto.

Nella versione tedesca dell'articolo 4, il termine "servitù" si traduce con „Leibeigenschaft". Questo termine esprime  esattamente ciò che significa una gravidanza forzata : il corpo della donna appartiene ad altrui, allo Stato, al feto che ne prende possesso, contro la sua volontà. "Lavoro" in inglese ("labour") e in francese ("travail" – travaglio!) si applica anche ai dolori del parto.  – La coercizione a dare nascita corrisponde a un lavoro forzato.

La teòloga Beverly Harrison ha scritto nel suo libro „Making the Connections: Essays in Feminist Social Ethics" : "La coercizione a portare a termine une gravidanza e partorire è meglio paragonabile alla servitù". E Dawn Johnsen, professoressa di diritto all’Indiana University School of Law, afferma : "le leggi che restringono la libertà di scelta della donna in materia di aborto evocano in modo allarmante la servitù" (statutes that curtail a woman’s abortion choice are disturbingly suggestive of involuntary servitude).

In caso di un eventuale ulteriore ricorso alla CEDU in materia del diritto all'aborto, al mio parere si dovrà :

  1. invocare la violazione dell’articolo 4 della Convenzione e
  2. argomentare che vi è un consenso molto vasto, in Europa, che la qualità di persona si acquista alla nascita e di conseguenza l'articolo 2 della Convenzione non include la vita prenatale.

veda anche la critica di Charles G. Ngwena, "Developing regional abortion jurisprudence: Comparative lessons for African Charter organs": l'autore critica la riluttanza della Corte per affermare il diritto all'aborto come diritto sostenziale.

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