Aborto - Interruzione di gravidanza : per il diritto alla libera scelta

La legislazione sull'aborto in vigore dal 1942-2002

Paragone nuova / vecchia legislazione

Art. 118  Aborto procurato dalla madre

1  La persona incinta, che si procura l'aborto col fatto proprio o di un terzo, è punita con la detenzione.

2  L'azione penale si prescrive in due anni.

Art. 119  Aborto procurato da terze persone

1.  Chiunque procura l'aborto ad una persona incinta, col di lei consenso, che le presta aiuto nel procurarsi l'aborto, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. L'azione penale si prescrive in due anni.

2.  Chiunque  procura l'aborto ad una persona incinta, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

3.  La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole fa mestiere delle pratiche abortive.

Art. 120  Interruzione non punibile della gravidanza

1.  Non vi è aborto nel senso del presente Codice quando la gravidanza sia interrotta in seguito ad atti praticati da un medico patentato con il consenso scritto della donna incinta e su parere conforme d'un secondo medico patentato, allo scopo di preservarla da un pericolo, non altrimenti evitabile, che minacci la vita stessa della madre oppure minacci seriamente la salute di lei d'una menomazione grave e permanente. 
Il parere conforme richiesto nel capoverso 1 sarà dato da un medico qualificato come specialista in relazione alle condizioni di salute della persona incinta ed a ciò autorizzato, in modo generale o caso per caso, dall'autorità competente del Cantone in cui la donna incinta ha il suo domicilio o nel quale l'operazione avrà luogo. 
Se la donna incinta è incapace di discernimento, dev'essere richiesto il consenso scritto del suo rappresentante legale.

2.  Rimangono riservate le disposizioni dell'articolo 34 numero 2, in quanto la gravidanza sia interrotta da un medico patentato e si tratti di preservare da un pericolo imminente, non altrimenti evitabile, che minacci la vita stessa della madre oppure minacci seriamente la salute di lei d'una menomazione grave e permanente. 
In casi siffatti, il medico curante deve, entro 24 ore dall'intervento operatorio, avvertire l'autorità competente del Cantone in cui l'intervento ha avuto luogo.

3.  Se la gravidanza fu interrotta perché la donna incinta si è trovata in altro stato di grave angustia, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66).

4.  Le disposizioni dell'articolo 32 (dovere professionale) non sono applicabili.

Art. 121

Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'art. 120 numero 2, e che omette di avvertire l'autorità competente è punito con l'arresto o con la multa.

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